
Informazioni generali
Prima di presentare un'azione dinanzi a un tribunale civile, conformemente al Codice di procedura civile occorre di principio un tentativo di conciliazione (artt. 197 segg. CPC). La relativa competenza spetta alle cosiddette autorità di conciliazione. Di solito la persona che presiede queste autorità viene chiamata giudice di pace oppure mediatrice o mediatore. Nel Cantone dei Grigioni esistono le seguenti tipologie di autorità di conciliazione (art. 3 LACPC):
- Giudicature di pace (1 per regione)
- Autorità di conciliazione in materia di locazione (1 per regione)
- Autorità cantonale di conciliazione in materia di parità dei sessi
Il tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali (DAS) decide controversie per le quali il diritto federale in materia di assicurazioni sociali prevede una tale procedura tra assicurazioni e fornitori di prestazioni nell'ambito dell'assicurazione malattia, infortuni, invalidità e militare. Qualora non abbia già giudicato un'autorità di conciliazione istituita per via contrattuale, la procedura d'arbitrato deve essere preceduta da una procedura di conciliazione dinanzi all'autorità di conciliazione in materia di assicurazioni sociali.
Invece di adire un tribunale, le controversie possono infine essere risolte anche mediante la cosiddetta mediazione, un metodo riconosciuto e pacifico di risoluzione dei conflitti.