
Informazioni generali
Principio: Procedura obbligatoria di conciliazione
Secondo il Codice di procedura civile di regola prima di rivolgersi a un tribunale civile va svolta una procedura di conciliazione (artt. 197 segg. CPC), per la quale sono competenti le cosidette autorità di conciliazione. Esse sono presiedute da giudici di pace.
Eccezioni
Le parti possono rinunciare alla procedura di conciliazione alle condizioni di cui all'art. 199 CPC. La conciliazione non è inoltre necessaria nei casi previsti dall'art. 198 CPC. Fra questi figurano innanzitutto i seguenti casi importanti:
- Procedure di misure a protezione dell'unione coniugale o di divorzio
- Divieti giudiziali (in passato chiamati divieti ufficiali)
- Provvedimenti cautelari (ad esempio iscrizioni provvisorie di ipoteche)
- Rigetti dell'opposizione in materia di esecuzione
- Esecuzione di decisioni
Le autorità di conciliazione nel Cantone dei Grigioni
Nel Cantone dei Grigioni vi sono tre tipi di autorità di conciliazione (art. 3 LACPC):
- Giudicature di pace (1 per regione)
- Autorità di conciliazione in materia di locazione (1 per regione)
- Autorità cantonale di conciliazione in materia di parità dei sessi
Per la suddivisione del Cantone in regioni vedi la pagina dei tribunali regionali.