Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Immagine simbolica: mano femminile scrive in agenda con una penna

Procedura

Promozione e istanza

La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza (art. 202 cpv. 1 CPC). Questa può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione oppure per iscritto in forma cartacea o elettronica (cfr. l'art. 130 CPC). Quale modello per l'istanza scritta può essere raccomandato l'uso del modulo dell'Ufficio federale di giustizia, il quale è adattabile alle proprie esigenze e indica i requisiti più importanti (vedi sotto moduli).

Udienza di conciliazione e termini

L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione (art. 202 cpv. 3 CPC). L'udienza ha luogo di regola entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. La procedura di conciliazione dev'essere chiusa entro 12 mesi (art. 203 CPC). La sospensione dei termini non vale per la procedura di conciliazione (art. 145 cpv. 2 CPC).

Comparizione personale

Le parti devono di principio comparire personalmente all'udienza di conciliazione (vedi per eccezioni l'art. 204 cpv. 3 e 4 CPC). Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia (ad esempio da familiari o amici).

Mancata comparizione delle parti

Se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC). Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (cpv. 2). Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto (cpv. 3).

Conciliazione e natura confidenziale della procedura

L'autorità di conciliazione cerca, in un'udienza senza formalità, di conciliare le parti. Di principio le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale (cfr. però l'art. 205 cpv. 2 CPC). Ciò permette alle parti di esprimersi liberamente in merito al contenzioso e tiene conto della circostanza che nella procedura di conciliazione le parti spesso non sono patrocinate.

Chiusura

La procedura di conciliazione può essere chiusa nei seguenti modi:

  • Ritiro dell'istanza sotto riserva di rinoltro
  • Intesa (transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata che hanno tutte l'effetto di una decisione passata in giudicato [art. 208 CPC])
  • Rilascio dell'autorizzazione ad agire se non vi è intesa (art. 209 CPC)
  • Accettazione della proposta di giudizio (art. 211 cpv. 1 CPC)
  • Rilascio dell'autorizzazione ad agire in caso di rifiuto della proposta di giudizio entro 20 giorni (art. 211 cpv. 2 CPC)
  • Pronuncia di una decisione in controversie con un valore litigioso fino a CHF 2000.00, purché l'attore ne abbia fatto richiesta (art. 212 CPC)

Inoltro della causa al tribunale

L'autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione (art. 209 cpv. 3 CPC). Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni (art. 209 cpv. 4 CPC). Vale di principio la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 145 cpv. 1 CPC.

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