Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Immagine simbolica: mano femminile scrive in agenda con una penna

Spese

Secondo l'art. 95 CPC le spese giudiziarie sono composte dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (cpv. 1). Sono spese processuali innanzitutto gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione rispettivamente per la decisione (tassa di giustizia) e eventuali spese d'assunzione delle prove e di traduzione (cpv. 2). Le forfettarie si calcolano secondo l'onere, l'interesse e le condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese (art. 15 cpv. 2 LACPC).

Spese processuali

Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha stabilito le tariffe per le spese processuali nell'OECC. Nella procedura di conciliazione l'emolumento è compreso tra i CHF 100.00 e i CHF 500.00. Se l'attore domanda una decisione oppure se le parti accettano una proposta di giudizio, l'emolumento è compreso tra i CHF 300.00 e i CHF 3000.00. In procedure particolarmente onerose l'emolumento può essere aumentato fino al doppio dell'emolumento massimo (art. 2 OECC).

 

Fra l'altro nelle seguenti controversie non sono addossate spese processuali nella procedura di conciliazione (questa è quindi gratuita), se non è fatta una proposta di giudizio o pronunciata una decisione (art. 113 cpv. 2 CPC):

  • secondo la Legge sulla parità dei sessi
  • in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo
  • derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di CHF 30'000.00
  • derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale secondo la LAMal

 

Chi è sprovvisto dei mezzi necessari e non inoltra una domanda priva di probabilità di successo può chiedere il gratuito patrocinio. Competente per tale decisione è il giudice unico del rispettivo tribunale regionale (art. 12 cpv. 1 LACPC). Per ulteriori informazioni vedi il sito del Tribunale cantonale.

Spese ripetibili

Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC) se non è fatta una proposta di giudizio o pronunciata una decisione.

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