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Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

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Informazioni

Commissione di vigilanza sugli avvocati |

A partire dal 1° gennaio 2021 dal punto di vista amministrativo la Commissione di vigilanza sugli avvocati è annessa al Tribunale amministrativo.

Nuova ricerca sentenze |

Il servizio di ricerca sentenze del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo è stato sostituito da un nuovo prodotto. La versione italiana, completa di un'interfaccia utente e di uno strumento per l'individuazione di rimandi legislativi e giurisprudenziali in lingua italiana, è attualmente in fase di completamento e sarà disponibile a breve.

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Comunicato stampa |

Nessuna penalizzazione del matrimonio nel Cantone dei Grigioni / Favoreggiamento anticostituzionale delle famiglie monoparentali nel dritto fiscale cantonale

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» Urteil/Sentenzia/Sentenza A 19 13

Imposta sul valore aggiunto e indennità di parte |

Nella sentenza R 14 87 del 12 maggio 2015, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni riconosceva che quella parte al procedimento - tenuta già di per sé a corrispondere l’imposta sul valore aggiunto - potesse dedurre dal proprio rendiconto d’imposta, quale imposta precedente, l’imposta sul valore aggiunto corrisposta in base all’onorario fatturato dall’avvocato. Questa parte non subisce pertanto per il tramite dell’imposta sul valore aggiunto alcuno (ulteriore) scapito. Per questo, in futuro, alle parti soggette all’imposta sul valore aggiunto che vincono la causa non verrà più riconosciuto il supplemento d'imposta sul valore aggiunto sulle ripetibili fatte valere, ad eccezione della situazione in cui, con l’introduzione della nota d’onorario, la rappresentanza legale può comprovare - con i debiti giustificativi - che le parti rappresentate non soggiacciano all’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni all’occorrenza fornite, rispettivamente che queste parti in causa per l’imposta sul valore aggiunto riguardante la procedura in corso non siano autorizzate ad operare la deduzione dell’imposta precedente. Nei casi in cui l’IVA non sia deducibile, la nota d’onorario deve essere suddivisa tra le prestazioni fornite prima del 2017, alle quali va applicato un tasso IVA dell'8 %, e le prestazioni fornite dopo il 2018, alle quali va applicato il tasso IVA del 7.7 %.

Determinazione delle ripetibili. Cambiamento della prassi |

Ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250), all'inizio della procedura, le parti devono inoltrare un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Nel caso tale accordo venga tralasciato, per stabilire le ripetibili l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato.
Giusta la prassi finora applicata dal Tribunale amministrativo, qualora - nella determinazione delle ripetibili - la nota d’onorario veniva considerata anche senza l’inoltro di un accordo sull’onorario, per la tariffa oraria venivano applicate le tariffe orarie contenute nella nota d’onorario per quanto le stesse rientrassero nei parametri correnti tra i CHF 210.00 e i CHF 270.00 di cui all’art. 3 cpv. 1 OOA.

Il 5 settembre 2017 il Tribunale amministrativo ha deciso il seguente cambiamento di prassi nella determinazione delle ripetibili (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 28 agosto 2018 consid. 3.1 con rinvio alla sentenza U 16 92 del 25 ottobre 2017 consid. 13.b; per la prassi del Tribunale cantonale cfr. fra tante la sentenza ZK1 10 27 del 17 dicembre 2010 consid. 4 e 7 nonché la sentenza più recente ZK1 18 87 del 30 agosto 2018 consid. 2):

Nel caso di introduzione di un accordo sull‘onorario:

  • la nota d’onorario viene ridotta a CHF 270.00 qualora la tariffa oraria dovesse superare l’importo di CHF 270.00,
  • la tariffa oraria fatta valere giusta l’accordo sull’onorario viene ripresa fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 270.00.

Senza la presentazione di un accordo sull‘onorario:

  • viene riconosciuta la tariffa oraria fatturata nella nota d’onorario fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 240.00.

Le spese fatturate globalmente vengono corrisposte in ragione di un importo massimo del 3 % dell’onorario fatturato secondo il tempo impiegato.
Questa nuova prassi vale da subito ed è applicabile anche a tutti i casi ancora pendenti.

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