
Spese
Spese in procedure civili
Giusta l'art. 95 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono composte dalle spese processuali e le spese ripetibili.
Spese processuali
Sono spese processuali:
- gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione,
- gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia)
- le spese dell'assunzione delle prove,
- le spese di traduzione e interpretariato, e
- le spese per la rappresentanza del figlio secondo gli artt. 299 e 300 CPC.
Il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha stabilito le tariffe per le spese giudiziarie nell'a ordinanza sugli emolumenti in cause civili (OTGPC).
Il Tribunale può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili e, in alcuni casi – in particolare nella procedura di ricorso – anche l'anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili (art. 98 cpv. 2 lett. d CPC). Viene impartito un termine per la prestazione dell'anticipo. Se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell'azione o dell'istanza.
Spese ripetibili
Sono spese ripetibili:
- le spese necessarie,
- le spese per la rappresentanza professionale in giudizio, e
- in casi motivati: un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
In primo luogo vi rientrano, in base all'ordinanza sull'onorario degli avvocati, le spese per la rappresentanza legale composte dall'onorario dell'avvocato e dalle sue spese di viaggio, spese postali, spese di telecomunicazione, spese per copie e simili. Contrariamente ad altri cantoni, il Cantone dei Grigioni non conosce una tariffa statale per gli onorari degli avvocati.
Ripartizione e liquidazione delle spese
Le spese giudiziarie sono fissate e ripartite d'ufficio e di regola nella decisione finale. Esse vanno a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura. Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate e ciò indipendentemente dall'esito della procedura.
Normative speciali in materia di spese
Nella procedura di conciliazione non sono assegnate spese ripetibili. In alcune materie di diritto non sono addossate neanche spese processuali. È fatta salva sempre la condanna alle spese processuali in caso di malafede o temerarietà processuale.
Spese in procedure penali
Spese procedurali
Il tema complesso delle spese procedurali in procedure penali è disciplinato dagli artt. 416 segg. CPP. Tali spese sono composte dagli emolumenti a copertura delle spese e dai disborsi nel caso concreto, i quali comprendono fra l'altro le spese per la difesa d'ufficio, il gratuito patrocinio e le traduzioni (art. 422 CPP).
Il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha stabilito gli emolumenti corrispondenti nell'a ordinanza sugli emolumenti in cause penali (OTGPP).
Principo di riparto
Di principio le spese procedurali sono sostenute dal Cantone che ha condotto il procedimento (art. 423 CPP). In tal senso non sono chiesti anticipi. Nella procedura penale la difesa d'ufficio entra in una specie di relazione di diritto pubblico con lo stato e in misura della retribuzione ufficiale è indennizzata esclusivamente dal Cantone.
In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, l'autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall'esito del procedimento (art. 417 CPP). Per le spese sostenute il Cantone può esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, hanno provocato l’apertura del procedimento, hanno ostacolato notevolmente il procedimento o hanno provocato una decisione annullata in procedddura di revisione (art. 420 CPP).
L'imputato
In caso di condanna però l’imputato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP). Parimenti deve rimborsare al Cantone le spese per la difesa d’ufficio e versare al difensore d’ufficio la differenza fra la retribuzione ufficiale più bassa (CHF 200.00) e l’onorario integrale convenuto, non appena la sua situazione economica lo permette (art. 135 cpv. 4 CPP).
Se l’imputato, in modo illecito o colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento, le spese procedurali possono essergli addossate in tutto o in parte anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 CPP).
Accusatore privato e querelante
In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante oppure all’accusatore privato, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, se il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto e l’imputato non è tenuto a rifondere le spese (art. 427 cpv. 2 CPP). Se il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto, l'accusatore privato ritira l'azione civile o questa è stata respinta o rinviata al foro civile, le spese causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili possono essere addossate all'accusatore privato (art. 427 cpv. 1 CPP).
Nella procedura di ricorso
Nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale d'appello - come procedure civili - le parti sostengono le spese nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso tal caso, le spese possono essere ridotte a discrezione del tribunale (artt. 428 cpv. 1 CPP e 10 OTGPP). Nella procedura di ricorso l'accusatore privato può inoltre essere tenuto a versare una cauzione.
Indennizzo e riparazione del torto morale
Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato a diritto a (art. 429 cpv. 1 CPP):
- un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (nella misura in cui ciò è necessario causa la complessità della fattispecie o della situazione giuridica, può chiedere pure una difesa adeguata da parte di un avvocato),
- un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale,
- una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato (art. 429 cpv. 2 CPP). L'accusatore privato invece può anch'esso inoltrare una richiesta di indennizzo adeguato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se vince la causa o l'imputato, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 433 cpv. 1 CPP). Esso deve però quantificare e comprovare le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP).
Terzi
I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. Anch'essi devono quantificare e comprovare le proprie pretese (art. 434 cpv. 1 CPP).
Spese nelle procedure di diritto pubblico
Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione
Normalmente per le procedure giudiziarie vengono prelevati dei costi ed è la parte soccombente che deve di regola assumersi le spese. Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente. In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente (art. 73 LGA).
Anticipo delle spese
L'autorità può pretendere dalla parte richiedente, ricorrente o attrice un anticipo delle spese (art. 74 cpv. 1 LGA).
Obbligo di assumersi le spese in procedure di diritto delle assicurazioni sociali
Ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede. Ad esempio secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Per altre controversie che rientrano nel campo d'applicazione della LPGA e che non sono considerate controversie relative a prestazioni ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA, come in particolare le controversie contributive, ai sensi dell'art. 61 primo periodo LPGA l'obbligo di assumersi le spese nonché il quadro delle spese della procedura del tribunale delle assicurazioni sono retti dal diritto cantonale e quindi dai principi generali di ripartizione delle spese per le procedure di ricorso e di azione davanti al Tribunale amministrativo (artt. 72 segg. LGA).
Vi sono inoltre altri campi giuridici (aiuto alle vittime di reati, contestazioni riguardanti il diritto del lavoro etc.) nei quali le procedure sono in parte gratuite.
Ripetibili
Anche nelle procedure secondo la legge sulla giustizia amministrativa (LGA), la parte soccombente può essere obbligata a versare ripetibili alla parte vincente (art. 78 LGA).