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Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Trasmissione in forma elettronica degli atti scritti

La corrispondenza elettronica (email) fa ormai parte della quotidianità. Tuttavia il traffico email usuale pone certi rischi, tra i quali vanno elencati l‘assenza di una firma apposta di proprio pugno, il rischio di alterazione del documento in fase di trasmissione, come anche la tutela della confidenzialità.  Per tutti questi motivi il legislatore richiede che in un procedimento civile o penale la comunicazione per mezzo email  tra i tribunali e le parti (Art. 130 Abs. 1 CPC und Art. 110 Abs. 2 CPP) venga sottoposto a specifiche condizioni.
 

  • La trasmissione di atti al tribunale deve avvenire in formato PDF.
  • Gli atti comunicati alle autorità per via elettronica devono essere muniti di una firma elettronica basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto dall’autorità, ad esempio SuisseID . La Confdederazione mette a disposizione gratuitamente il software per la registrazione.
  • Gli atti scritti destinati a un'autorità devono essere inviati mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta, ad esempio IncaMail o PrivaSphere.


Inoltre le piattaforme stesse mettono a disposizione delle persone in esse registrate delle liste di indirizzi.

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