Autorizzazione al praticantato
Dopo un periodo di pratica di due mesi, ai praticanti che operano sotto la vigilanza di un'avvocata/un avvocato iscritta/o nel Registro degli avvocati può essere rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della propria attività in tribunale, dinanzi ad autorità di conciliazione e nella procedura d'istruzione penale. L'autorizzazione al praticantato viene rilasciata per tre anni. Per motivi importanti, essa può venire prolungata al massimo di due anni. L'autorizzazione può essere negata o revocata, se l'avvocata/l'avvocato o la persona che deve essere ammessa ha violato in modo grave le regole professionali.
» Registro delle autorizzazioni al praticantato
Richiesta
Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sugli avvocati del 4 aprile 2023 (OAvv; CSC 310.200) per il rilascio dell'autorizzazione al praticantato va riscossa una tassa di CHF 100.00. La richiesta dev'essere presentata alla Commissione di vigilanza allegando la documentazione necessaria.