
Esami di avvocatura
Di regola la Commissione di vigilanza organizza gli esami di avvocatura due volte all'anno.
» Archivio esami di avvocatura
Ammissione
I requisti di ammissione sono disciplinati nell'art. 10 della Legge sugli avvocati del 14 febbraio 2006 (LAvv; CSC 310.100). Giusta la lett. c, praticantati conclusi fuori Cantone non vengono computati all'anno obbligatorio di praticantato.
Per quanto riguarda l'ammissione rinviamo alla seguente ordinanza in merito alla nuova prassi:
» Prassi ammissione all'esame di avvocatura (disponibile solo in tedesco)
Svolgimento/Valutazione
L'esame di avvocatura si compone di una parte scritta e una parte orale. La parte scritta dura dieci ore e contiene la redazione di una perizia legale (inclusi i necessari scritti legali) su un concreto problema nell'ambito del diritto privato o pubblico svizzero. La Commissione di vigilanza rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all'esame. Viene ammesso all'esame orale soltanto chi ha ottenuto almeno il voto 3.5 nell'esame scritto. L'esame orale dura almeno un'ora e mezza. Oggetto dell'esame orale sono le materie diritto processuale civile, diritto processuale penale, LICC/diritto sugli avvocati, diritto pubblico cantonale, diritto amministrativo cantonale. Non sono ammessi mezzi ausiliari. Per la valutazione globale finale i voti medi dell'esame scritto e di quello orale hanno lo stesso peso. L'esame di avvocatura è superato se la media tra i due esami è almeno 4. Se l'esame globale non è stato superato, esso deve essere ripetuto integralmente. Alle candidate e ai candidati che non hanno superato l'esame viene data l'opportunità di fare un colloquio di orientamento con un membro della Commissione. Chi desidera un tale colloquio è tenuto a comunicarlo alla segreteria della Commissione di vigilanza.
» Foglio d'informazione sull'esame scritto
Preparazione
Una volta all'anno in primavera viene organizzato un corso di preparazione per l'esame di avvocatura.