Libera circolazione degli avvocati di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS
Secondo la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) sono tre le possibilità per gli avvocati di uno Stato membro dell’UE o dell'AELS per la rappresentanza in giudizio in Svizzera alle seguenti condizioni:
A titolo di prestazione di servizi al massimo durante 90 giorni all'anno (artt. 21-26 LLCA)
- Abilitazione a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza
- Uso del titolo professionale nella lingua ufficiale dello Stato di provenienza indicando l'associazione professionale competente dello Stato di provenienza
Esercizio permanente dell'avvocatura con il titolo professionale di origine (artt. 27-29 LLCA)
- Abilitazione a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza
- Iscrizione nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS (tassa CHF 200.00)
- Uso del titolo professionale nella lingua ufficiale dello Stato di provenienza indicando l'associazione professionale competente dello Stato di provenienza
Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (artt. 30-33 LLCA)
- Superamento di una prova attitudinale (analoga all'esame di avvocatura), o
- Iscrizione per almeno tre anni all'albo degli avvocati e esercizio di un'attività effettiva riguardante il diritto svizzero durante questo periodo o colloquio di verifica delle competenze professionali sostenuto con successo