
Organizzazione
Secondo l'art. 1 LEF il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari per la procedura d'esecuzione e di fallimento, è compito dei Cantoni determinare il numero e la circoscrizione di questi cirondari.
Al 31 dicembre 2015 nel Canton Grigioni sono stati sciolti i circondari. Questi vengono sostituiti dal 1. gennaio 2016 da 11 Regioni. In ogni Regione viene istituito un ufficio esecuzioni e un ufficio dei fallimenti che vengono diretti da un ufficiale d'esecuzione rispettivamente da un ufficiale dei fallimenti (art. 2 cpv 2 LEF). L'ufficio esecuzioni è competente delle procedure di esecuzione secondo la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF). L'ufficio dei fallimenti è competente per le procedure fallimentari dichiarate dai tribunali.
Art. 1 Circondari d'esecuzione e dei fallimenti
1 Ogni regione forma un circondario d'esecuzione e dei fallimenti.
2 Due o più regioni possono unire la gestione e l'amministrazione dei loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Una tale convenzione richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
3 Se non è garantita la gestione professionale, regolare o adeguata di un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, l'autorità di vigilanza può ordinare l'unificazione della gestione e dell'amministrazione con quelle di un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.