Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Immagine simbolica: codici con occhiali e penna

Chi viene escusso e dove?

(Art. 46-52 LEF)

 

Art. 46

A. Foro ordinario d'esecuzione

1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.

2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.

3 Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.

4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.

 

Art. 48

B. Fori speciali d'esecuzione

1. Foro del luogo di dimora

I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.

 

Art. 49

2. Foro della successione

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.

 

Art. 50

3. Foro del debitore domiciliato all'estero

1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima.

2 I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.

 

Art. 51

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa

1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.

2 Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.

 

 

Art. 52

5. Foro del sequestro L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato. Tuttavia la comminatoria e la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.

 

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