Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Immagine simbolica: targa "Tribunale cantonale"

Collegi giudicanti

Il Tribunale cantonale è suddiviso in diversi collegi giudicanti e organizzativi a cui spettano competenze a seconda del campo giuridico dei casi o tenor i compiti a loro attribuiti.

La Corte plenaria (GEG)

Il collegio di tutti e 6 i giudici è l'autorità amministrativa suprema del tribunale. Fatte salve le competenze del Gran Consiglio come autorità d'elezione, esso si costituisce autonomamente e nomina per ogni periodo di carica i presidenti, i loro sostituti e gli altri membri delle singole camere. È inoltre competente per l'assunzione e il licenziamento del personale con posto fisso, l'emanazione di ordinanze giudiziarie, la delibera del preventivo, del conto e del rapporto annuale all'attenzione del Gran Consiglio e altre decisioni in questioni rilevanti di amministrazione interna della giustizia. Nella vigilanza sulla giustizia rimane inoltre riservata alla Corte plenaria la possibilità di prendere le misure disciplinari più rigorose nei confronti di tribunali inferiori e persone attive nel settore giuridico.

Le camere

La nuova organizzazione del tribunale in camere è stata introdotta il 1° gennaio 2009 con ordinanza del tribunale e si orienta tenor le materie principali di diritto quali la vigilanza sulla giustizia, il diritto civile, il diritto d’esecuzione e fallimento e il diritto penale (vedi gli artt. 5 segg. OOTC). Le camere giudicano di regola nella composizione di tre giudici. In merito a questioni d’importanza fondamentale o su richiesta di una o un giudice decinono nella composizione di cinque giudici.

Se un mezzo d’impugnazione si rivela manifestamente inammissibile o evidentemente fondato o infondato decide il presidente della camera in composizione monocratica (art. 18 cpv. 3 LOG). La stessa cosa vale se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante a una decisione, in particolare in seguito al ritiro, al riconoscimento o a una transazione (art. 9 cpv. 2 LOG).

Giudici unici

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 e dell'art. 7 LACPC i presidenti delle due camere civili e della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti sono competenti quali giudici unici:

  • in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in controversie per il quale il diritto federale prevede un'istanza cantonale unica (art. 5 CPC),
  • in cause del tribunale arbitrale ad eccezione del giudizio di ricorsi e richieste di revisione,
  • per appelli, reclami e ricorsi il cui valore litigioso non supera i CHF 5000.00,
  • in cause in cui un rimedio giuridico si rivela palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.

Ai sensi dell'art. 395 CPP il presidente della seconda Camera penale decide quale giudice unico sui reclami concernenti esclusivamente contravvenzioni o le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda CHF 5000.00.

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