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Immagine simbolica: occhiali sopra ordinatore aperto

Spese in procedure penali

Spese procedurali

Il tema complesso delle spese procedurali in procedure penali è disciplinato dagli artt. 416 segg. CPP. Tali spese sono composte dagli emolumenti a copertura delle spese e dai disborsi nel caso concreto, i quali comprendono fra l'altro le spese per la difesa d'ufficio, il gratuito patrocinio e le traduzioni (art. 422 CPP).

 

Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha stabilito gli emolumenti nell'OECP. In procedimenti contro minori ai sensi della DPMin e la PPMin i limiti dell'emolumento validi per il procedimento penale per gli adulti sono ridotti della metà.

Principi di riparto

Di principio le spese procedurali sono sostenute dal Cantone che ha condotto il procedimento (art. 423 CPP). In tal senso non sono chiesti anticipi. Nella procedura penale la difesa d'ufficio entra in una specie di relazione di diritto pubblico con lo stato e in misura della retribuzione ufficiale è indennizzata esclusivamente dal Cantone.

 

In caso di inosservanza di un termine o di altri atti procedurali viziati, secondo il principio di causalità l’autorità penale può addossare le spese procedurali e le indennità - a prescindere dalla colpa - al partecipante al procedimento che le ha causate, indipendentemente dall’esito del procedimento (art. 417 CPP). Per le spese sostenute il Cantone può esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, hanno provocato l’apertura del procedimento, hanno ostacolato notevolmente il procedimento o hanno provocato una decisione annullata in procedddura di revisione (art. 420 CPP).

L'imputato

In caso di condanna però l’imputato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP). Parimenti deve rimborsare al Cantone le spese per la difesa d’ufficio e versare al difensore d’ufficio la differenza fra la retribuzione ufficiale più bassa (CHF 200.00) e l’onorario integrale convenuto, non appena la sua situazione economica lo permette (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

Se l’imputato, in modo illecito o colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento, le spese procedurali possono essergli addossate in tutto o in parte anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 CPP).

Accusatore privato e querelante

In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante oppure all’accusatore privato, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, se il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto e l’imputato non è tenuto a rifondere le spese (art. 427 cpv. 2 CPP). Se il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto, l'accusatore privato ritira l'azione civile o questa è stata respinta o rinviata al foro civile, le spese causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili possono essere addossate all'accusatore privato (art. 427 cpv. 1 CPP).

Nella procedura di ricorso

Nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale - come in procedura civile - le parti sostengono le spese nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Il ritiro è equiparato alla soccombenza, ma in tal caso le spese sono ridotte secondo apprezzamento (art. 428 cpv. 1 CPP e art. 10 OECP).

Indennizzo e riparazione del torto morale

Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato a diritto a (art. 429 cpv. 1 CPP):

  • un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (nella misura in cui ciò è necessario causa la complessità della fattispecie o della situazione giuridica, può chiedere pure una difesa adeguata da parte di un avvocato),
  • un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale,
  • una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

 

L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato (art. 429 cpv. 2 CPP). L'accusatore privato invece può anch'esso inoltrare una richiesta di indennizzo adeguato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se vince la causa o l'imputato, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 433 cpv. 1 CPP). Esso deve però quantificare e comprovare le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP).

Terzi

I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. Anch'essi devono quantificare e comprovare le proprie pretese (art. 434 cpv. 1 CPP).

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