Wappen Graubünden

Justiz Graubünden

Giustia dal Grischun

Giustizia dei Grigioni

Immagine simbolica: occhiali sopra ordinatore aperto

Spese giudiziarie e processuali

Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione

Normalmente per le procedure giudiziarie vengono prelevati dei costi ed è la parte soccombente che deve di regola assumersi le spese. Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente. In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente (art. 73 LGA).

Anticipo delle spese

L'autorità può pretendere dalla parte richiedente, ricorrente o attrice un anticipo delle spese (art. 74 cpv. 1 LGA)

Obbligo di assumersi le spese in procedure di diritto delle assicurazioni sociali

Ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede. Ad esempio secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Per altre controversie che rientrano nel campo d'applicazione della LPGA e che non sono considerate controversie relative a prestazioni ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA, come in particolare le controversie contributive, ai sensi dell'art. 61 primo periodo LPGA l'obbligo di assumersi le spese nonché il quadro delle spese della procedura del tribunale delle assicurazioni sono retti dal diritto cantonale e quindi dai principi generali di ripartizione delle spese per le procedure di ricorso e di azione davanti al Tribunale amministrativo (artt. 72 segg. LGA).

 

Vi sono inoltre altri campi giuridici (aiuto alle vittime di reati, contestazioni riguardanti il diritto del lavoro etc.) nei quali le procedure sono in parte gratuite.

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