Commissioni di espropriazione
Giusta l'art. 21 LCEspr, il Tribunale amministrativo esercita la vigilanza sulle commissioni d'espropriazione. Per tutti i casi di espropriazione che hanno luogo in un circondario d'espropriazione, il Governo nomina una commissione di espropriazione.
La commissione d'espropriazione decide in particolare sui seguenti punti (art. 20 LCEspr):
- l'effettiva esistenza e l'entità del danno derivante dal bando d'espropriazione,
- le domande di ampliamento dell'espropriato e dell'espropriante,
- i diritti controversi,
- la natura e l'importo dell'indennità dell'espropriazione,
- l'immissione anticipata in possesso e i provvedimenti relativi,
- le pretese posteriori,
- l'ammontare dell'indennità in caso di rinuncia all'espropriazione,
- la possibilità della retrocessione e l'ammontare dell'eventuale contro-prestazione,
- le pretese d'indennità per fatti simili a espropriazioni (espropriazione materiale),
- le pretese susseguenti d'indennità se non venne effettuata una procedura d'espropriazione oppure se essa non venne effettuata contro il danneggiato,
- l'esistenza di un'espropriazione materiale.